Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza 6175 del 29 dicembre 2017, ha avuto modo di richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non ha inteso in alcun modo discostarsi (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454), richiamato anche dal giudice di primo grado, per il quale gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454; id., 8 giugno 2009, n. 3500; 9 marzo 2017, n.1435; 27 giugno 2017, n. 5357).