Con la sentenza n. 1044 del 29.01.2018 il T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, confermando il costante orientamento giurisprudenziale, ha affermato che al militare, in caso di assegnazione presso la prima sede, non spetta l'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 L. 10 marzo 1987, n. 100, ora L. 29 marzo 2001, n.86, in favore del personale militare ed estesa ai Corpi di Polizia, non potendo equipararsi siffatta assegnazione al trasferimento d'autorità, neppure qualora la medesima sia successiva - come nel caso di specie - ad una fase di addestramento, in quanto, in tale fase, l'interessato non è titolare di una sede di servizio in senso proprio (ex plurimis: T.A.R. Marche, 10.2.2012 n. 110; Cons. Stato, Sez. IV: 5.11.2004 n. 7204 e 13.7.1998 n. 10831).