La sentenza del T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, n. 278 del 19 febbraio 2018, ha affermato che l’amplissima discrezionalità di cui l’amministrazione dispone nelle valutazioni aventi ad oggetto il rendimento e le qualità del personale militare, formulate dai superiori gerarchici con le apposite schede, e l’elevato grado di opinabilità dei giudizi di valore che vengono espressi, “sono sindacabili solo nel caso di macroscopica deviazione delle regole che regolamentano la materia”.