Interessante sentenza del TAR Napoli (n. 2003 del 29.03.2018), che, in tema di sospensione precauzionale obbligatoria e di sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale del militare (previste, rispettivamente, dall’art. 915 e dall’art. 916 del Codice dell’Ordinamento Militare), ha affermato che “Il provvedimento con cui è stata disposta nei confronti di un'appartenente all'Arma dei Carabinieri la sospensione precauzionale dal servizio in forza dell'art. 915, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 66/2010 è espressione di potere vincolato, la cui motivazione deve esplicare i soli presupposti di fatto e le ragioni di diritto a fondamento della decisione senza che venga esplicitato anche l'iter logico che ha condotto alla decisone finale.”